I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali necessari a determinare la migliore soluzione progettuale, prodotto o servizio dal punto di vista del profilo ambientale lungo il suo ciclo di vita.
Introdotti con la L. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e successivamente aggiornati con l’art. 34 del D.lgs 50/2016 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, con il recente aggiornamento del Codice degli appalti (D.lgs 56/2017) si è reso obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei CAM.
L’obiettivo della norma è di avviare un processo virtuoso in cui gli appalti pubblici divengono strumento utile alla riduzione degli impatti ambientali promuovendo il ricorso a modelli di produzione e consumi sostenibili, di tipo circolare, tenendo conto delle disponibilità di mercato.
Suddiviso in diverse categorie merceologiche (17 tra forniture e affidamenti) tra cui è presente anche quella dell’edilizia. Nell’ambito specifico i CAM nell’edilizia sono relativi all’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (D.M. 11 ottobre 2017).
I CAM da rispettare in un nuovo progetto edilizio
Durante la stesura di un nuovo progetto è richiesto al progettista di garantire, con le dovute eccezione e dove possibile, il recupero degli edifici esistenti, il riutilizzo di aree dismesse e la localizzazione in contesti già urbanizzati, evitando il ricorso a nuove costruzioni.
Tra gli obiettivi da assolvere, inoltre, sono contemplati:
- il mantenimento della permeabilità dei suoli,
- la sistemazione delle aree verdi,
- il corretto inserimento naturalistico e paesaggistico.
Nel progetto edilizio che rispetti i CAM devono essere assicurati anche:
- il risparmio idrico,
- il maggior ricorso all’illuminazione naturale,
- l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Per ridurre al minimo gli impatti ambientali nell’ipotesi dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, è fondamentale aumentare il riciclo dei rifiuti ed è, inoltre, necessario che il progetto preveda l’approvvigionamento dei materiali da costruzione in prossimità del cantiere, che si faccia uso di materiali composti da materie prime rinnovabili e che si adotti un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.
A completamento del lavoro del progettista deve essere redatto il piano di manutenzione dell’opera e un piano di fine vita. Il primo consente la verifica dei livelli prestazionali in termini quantitativi e qualitativi in riferimento alle prestazioni ambientali, oltre a un programma di monitoraggio e verifica della qualità dell’aria presente all’interno dell’edificio.
Relativamente al piano di fine vita, per quanto riguarda i progetti inerenti a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, si dovrà prevedere a un piano di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera a fine vita che permetta il riutilizzo o comunque il riciclo dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati utilizzati.
In sostanza, è fatto obbligo per il progettista di redigere un elenco dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio.
I Criteri Ambientali Minimi prescrivono che i materiali utilizzati nell’edificio abbiano i seguenti requisiti:
- almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati deve essere di materiali composti da materia recuperata o riciclata,
- almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla demolizione e rimozione deve essere sottoposto ad un processo di riuso, recupero e riciclo,
- non sono ammesse sostanze dannose per l’ozono e che i componenti edilizi devono poter esser sottoposti alla demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.